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Cari amici,
come sapete noi cerchiamo di fare molteplici attività allo scopo di mantenere viva la nostra associazione e favorire in qualsiasi modo attraverso il gioco degli scacchi la formazione e la socializzazione.

Non sempre è facile sostenere tutte queste attività perchè le risorse economiche sono molto limitate.

Quest’anno nella vostra dichiarazione dei redditi vi chiediamo di donare alla nostra associazione il 5×1000 che non comporta nessun costo per voi, non riduce le vostre tasse ma, le redistribuisce.

Scegli di sostenere soprattutto la nostra scuola di formazione
scacchistica per ciechi e ipovedenti che porta inclusione, socializzazione e crescita personale.
Firma per noi, è un gesto piccolo con un impatto grande.
Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD".
C.f.: 94177240267
Grazie

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro Primo del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti", in breve "CSICI-ASD" (d'ora in poi Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD".), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell’Art. 14 del D.Lgs. 39/2021, con sede in Treviso, via Isonzo n. 10, cap 31100.
2. La variazione della sede legale del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" non comporta la modifica al presente Statuto, ma solamente una deliberazione da parte del Consiglio Nazionale e la comunicazione agli uffici competenti.
3. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" ha durata illimitata e potrà essere sciolto soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
4. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
5. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
6. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell’Art. 6.3 del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" è apolitico e non
ha scopo di lucro.
2. Durante la vita del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" è altresì caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD", riconosciuto ai fini sportivi ai sensi dell’Art. 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’Art. 7.1 let. b) del D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del gioco degli scacchi e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall’Art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
• attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
• la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
7. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.
8. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
9. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi;. si impegna altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD".
10. Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti "CSICI-ASD" si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’Art. 16 del D.Lgs. 39/2021.

ART. 3 – SCOPI E FINALITA’

Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, che si basa su principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone di offrire agli associati (persone cieche e persone ipovedenti riconosciute tali ai sensi della Legge 138/2001: Artt. 2, 3, 4) idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, formative, ricreative e culturali nell’ambito del gioco degli scacchi.
Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, che esercita le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero, tutela e assiste tutti i non vedenti e gli ipovedenti nell’espletamento degli adempimenti scacchistici; altresì, organizza e gestisce attività didattica/formativa per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina del gioco degli scacchi.
Per il conseguimento degli scopi anzidetti il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” assume i seguenti compiti:
a) promuove, incentiva e diffonde il gioco degli scacchi tra le persone cieche e le persone ipovedenti (riconosciute tali ai sensi della Legge 138/2001, articoli 2, 3, 4) su tutto il territorio italiano e non solo;
b) persegue esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche, pubbliche, private, ecc.;
c) organizza in proprio, ovvero partecipa attivamente all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse all’approntamento, alla promozione, allo svolgimento di gare, di manifestazioni ed incontri di natura sportiva-ricreativa e culturale, di attività sperimentali (aperte anche ai normodotati), ecc. nel campo del gioco degli scacchi;
d) gestisce e promuove corsi di istruzione e formazione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale;
e) adotta ogni provvedimento per favorire l’integrazione delle persone cieche e delle persone ipovedenti in ogni ambito del gioco degli scacchi;
f) incentiva e sostiene la presenza di persone cieche e di persone ipovedenti a tornei, campionati, manifestazioni scacchistiche (anche da remoto) organizzate a livello locale, nazionale ed internazionale;
g) organizza e promuove a qualsiasi livello (anche in teleconferenza ed on-line) corsi di apprendimento e di insegnamento del gioco degli scacchi, sia individuale e sia di gruppo, per persone cieche e per persone ipovedenti;
h) partecipa ad organismi, federazioni, confederazioni nazionali ed internazionali che promuovono e diffondono il gioco degli scacchi tra le persone cieche e tra le persone ipovedenti;
i) opera in autonomia e/o in sinergia con altri enti od organismi per lo studio e per l’allestimento di strumenti e materiali sempre più evoluti (scacchiere, mute di pezzi, orologi segnatempo, dittofoni, ecc.) utili al gioco degli scacchi per persone cieche e per persone ipovedenti;
j) accede ai finanziamenti pubblici e privati, stipula contratti, si fa coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquista e gestisce (anche in locazione) materiale scacchistico, immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali;
k) effettua quant’altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 – SOCI

Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” comprende quattro categorie di soci: effettivi, tutori, sostenitori e onorari.
I soci effettivi sono le persone cieche, le persone cieche parziali e le persone ipovedenti gravi (riconosciute tali ai sensi della Legge 138/2001, articoli 2, 3, 4).
I soci tutori sono i legali rappresentanti dei minori.
I soci sostenitori sono tutti i cittadini che contribuiscono economicamente alle attività, o che prestano la loro opera gratuita a vario titolo in favore del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”.
I soci onorari sono coloro che rendono particolari servigi all’organizzazione, o che apportano benefici alla categoria degli scacchisti ciechi e ipovedenti con la loro attività nel campo sociale, culturale, scientifico, ecc. in ambito scacchistico.
Possono essere soci del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” anche le persone straniere cieche, cieche parziali e ipovedenti gravi residenti sul territorio nazionale (riconosciute tali ai sensi della Legge 138/2001, articoli 2, 3, 4).
Chi intende essere ammesso come socio dovrà impegnarsi ad osservare ed attenersi al presente Statuto e agli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Hanno il diritto altresì, di visionare i documenti contabili ed amministrativi, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy e della salvaguardia dei dati sensibili.
I soci effettivi, i soci tutori e i soci sostenitori hanno il dovere di versare una quota associativa annuale, stabilita con delibera del Consiglio Nazionale, entro il primo trimestre di ciascun anno.
Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione.
Tutti i soci maggiori d’età (e i soci tutori rappresentanti dei minori) hanno diritto di voto in assemblea qualunque sia l’argomento posto all’ordine del giorno.
Trascorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda di ammissione a socio, la richiesta si intenderà tacitamente accettata qualora il Presidente Nazionale non abbia comunicato, debitamente motivato, il diniego all’interessato. L’iter dell’iscrizione, si intenderà completato, dopo il versamento della quota sociale.
Possono essere causa di respingimento: la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l’interdizione temporanea all’iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell’Associazione (e dei suoi associati) tenuto in passato dal richiedente.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento della quota sociale per due anni consecutivi;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
e) che compia o tenti di compiere comportamenti e/o atti di frode e di slealtà sportiva.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate.

ART. 6 – DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni ed i soci tutori del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”.
I soci tutori e i soci sostenitori possono essere eletti nel Consiglio Nazionale fino ad un quinto dei suoi componenti.
I soci tutori e i soci sostenitori non possono essere eletti alle cariche di Presidente Nazionale e di vice Presidente Nazionale.
I soci onorari possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie ma senza diritto di elettorato attivo e passivo.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo coloro che non sono in godimento dei diritti civili e politici.

ART. 7 – ORGANI

Sono organi del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente Nazionale;
d) il vice Presidente Nazionale;
e) il Segretario Nazionale;
f) il Tesoriere Nazionale.
Gli Organi del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” restano in carica quattro anni. I loro componenti sono rieleggibili.
Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica elettiva del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”.
La carica di Presidente Nazionale non può essere ricoperta dalla stessa persona per non più di due mandati consecutivi, ovvero per non più di due quadrienni olimpici.
I componenti gli organi del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” che compiano due assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell’organo a cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.
È fatto divieto ai componenti il Consiglio Nazionale del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD di ricoprire qualsiasi altra carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica affiliata al medesimo organismo sportivo a cui l’Associazione aderisce, ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs. 36/2021.
I soci componenti gli organi del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, possono intervenire nell’organo a cui appartengono mediante mezzi di telecomunicazione audio o video. Il potere di voto in telecomunicazione audio o video può essere esercitato soltanto quando sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Tutte le cariche degli organi del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, sono a titolo onorifico e gratuito: possono dare diritto soltanto a rimborso di spese sostenute, se autorizzate dal Consiglio Nazionale.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il 30 aprile e, in via straordinaria quando il Presidente Nazionale od il Consiglio Nazionale, in accordo con il Presidente Nazionale, lo ritengano necessario; quando un qualificato numero di soci regolarmente iscritti al Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” ne facciano richiesta scritta al Consiglio Nazionale.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente Nazionale.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della stessa.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta e controfirmata dall’interessato, tranne quando trattasi di Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”. Ciascun associato può rappresentare un solo socio.
I soci del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione audio o video, tranne se trattasi di Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”. Il potere di voto in telecomunicazione audio o video può essere esercitato soltanto quando sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

ART. 9 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati regolarmente iscritti al Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati regolari intervenuti.
Il Presidente Nazionale del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” apre i lavori assembleari, propone il Presidente dell’Assemblea e due persone vedenti incaricate alla verifica del voto per alzata di mano.
L’assemblea dei soci inoltre:
a) elegge a scrutinio palese il Presidente dell’Assemblea su proposta del Presidente Nazionale;
b) elegge a scrutinio palese il Segretario dell’Assemblea su proposta del Presidente assembleare;
c) elegge a scrutinio palese, qualora necessari e su proposta del Presidente dell’Assemblea, tre scrutinatori di cui uno non vedente incaricati alla verifica del voto a scrutinio segreto;
d) elegge a scrutinio palese, qualora trattasi di elezioni dei componenti il Consiglio Nazionale e su proposta del Presidente dell’Assemblea, un collegio di scrutinatori composto da tre membri di cui uno non vedente
e) elegge a scrutinio segreto i cinque componenti il Consiglio Nazionale;
f) in caso di surroga dei componenti il Consiglio Nazionale dimissionari, comunque sino ad un massimo di 2/5, e solo in presenza dell’indisponibilità di candidati eletti, vota a scrutinio segreto l’elezione dei componenti da sostituire;
g) approva entro il trenta aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta ed il bilancio consuntivo dell’esercizio dell’anno precedente;
h) approva entro il trenta aprile di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio per l’anno successivo;
i) ratifica l’attribuzione della qualità di socio onorario, deliberata dal Consiglio Nazionale;
k) vota la sfiducia al Consiglio Nazionale su mozione proposta da almeno un decimo degli aventi titolo a partecipare all’Assemblea. L’approvazione della mozione da parte di almeno 2/3 dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio Nazionale;
l) delibera su tutte le altre questioni attinenti alla gestione dell’Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Nazionale.

ART. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea è Straordinaria quando si riunisce per deliberare le modifiche del presente Statuto e per deliberare lo scioglimento del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”.
L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione essa è validamente costituita quando siano presenti i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente Nazionale, in sua assenza dal vice Presidente Nazionale, o dalla persona designata dall’Assemblea stessa, su proposta del Consigliere Nazionale più anziano di iscrizione.
La nomina del segretario dell’Assemblea straordinaria è fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Nazionale; qualora non sia possibile, dalla persona designata dall’Assemblea, su proposta del Presidente assembleare.
Il Presidente dell’Assemblea Straordinaria inoltre:
a) propone all’Assemblea la nomina di due persone vedenti incaricate alla verifica del voto per alzata di mano;
b) propone all’Assemblea, qualora necessari, la nomina di tre scrutinatori di cui uno non vedente incaricati alla verifica del voto a scrutinio segreto.
Di tutte le adunanze assembleari straordinarie deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea Straordinaria.

ART. 11 – COMPOSIZIONE ED INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” è formato da cinque membri, eletti dall’Assemblea degli associati mediante scrutinio segreto fra tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale e che abbiano presentato apposita candidatura per iscritto.
I componenti il Consiglio Nazionale durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
La prima riunione del Consiglio Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale uscente, o in sua vacanza, dal Consigliere Nazionale uscente più anziano di iscrizione.
Il Consiglio Nazionale nomina al suo interno, con voto segreto e disgiunto, il Presidente Nazionale, il vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale. Procede altresì, scegliendo fra gli associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell’incarico.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno, e in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali.
La convocazione del Consiglio Nazionale è fatta a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, o altro mezzo indicato dai componenti il Consiglio Nazionale e deve essere effettuata non meno di cinque giorni prima dall’adunanza; due giorni prima quando trattasi di convocazione in via d’urgenza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente Nazionale.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità il voto del Presidente Nazionale è dirimente.
Le riunioni del Consiglio Nazionale, tranne quando trattasi di riunione di insediamento o di questioni private, possono essere aperte ai soci.

ART. 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” è convocato dal Presidente Nazionale in carica che ne stabilisce la data, l’ora e l’ordine del giorno. Esso, quando se ne ravvisano le condizioni, può essere convocato in via d’urgenza.
Tutti i Consiglieri Nazionali hanno facoltà di iscrivere argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta, tra l’altro:
a) curare l’adozione delle delibere assembleari;
b) redigere entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario precedente, da sottoporre al voto dell’Assemblea;
c) redigere entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo, da sottoporre al voto dell’Assemblea;
d) redigere o modificare i regolamenti interni;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) aprire e chiudere conti correnti bancari o postali;
g) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
i) redigere l’inventario del materiale di proprietà dell’Associazione;
j) deliberare l’attribuzione della qualità di socio onorario, salva ratifica da parte dell’Assemblea Ordinaria alla prima adunanza;
k) determinare l’entità della quota sociale annua;
l) assumere il personale del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”;
m) nominare i Direttori dei Periodici editi dal Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”;
n) costituire Comitati per la gestione di specifiche attività;
o) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
Il Consiglio Nazionale può delegare al Presidente Nazionale, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.
Il Consiglio Nazionale vota la sfiducia al Presidente Nazionale, al vice Presidente Nazionale, al Segretario Nazionale, al Tesoriere Nazionale su mozione proposta da almeno 1/3 dei propri componenti. L’approvazione della mozione da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale comporta la decadenza automatica dall’incarico ma non dalla carica di Consigliere Nazionale.
In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell’incarico di uno o più componenti, il Consiglio Nazionale provvede a sostituirli tramite subentro dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea sociale affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Nazionale.

ART. 13 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Il Presidente Nazionale inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
b) convoca l’Assemblea dei soci, informatone preventivamente i Consiglieri Nazionali. Quando trattasi di Assemblea elettiva, egli invita i soci a candidarsi per iscritto;
c) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Nazionale;
d) provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone il Consiglio Nazionale nella prima seduta utile;
e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
f) adotta deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile.
Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento temporanei, è sostituito dal vice Presidente Nazionale.

ART. 14 – IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”:
a) redige e cura i verbali del Consiglio Nazionale;
b) assiste il Presidente Nazionale e gli altri membri del Consiglio Nazionale nell’espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere associativo;
c) è responsabile dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Nazionale viene sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere Nazionale non aventi cariche.
In caso di assenza prolungata, o comunque vacanza determinata, il Segretario Nazionale sostituisce sino a nuova nomina il Tesoriere Nazionale, esercitando tutte le sue funzioni sino all’effettivo reintegro.

ART. 15 – IL TESORIERE NAZIONALE

Il tesoriere Nazionale del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”:
a) sovraintende alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione;
b) è il primo depositario della firma presso l’istituto bancario o postale ove appoggia il conto corrente dell’Associazione;
c) effettua tutti i pagamenti deliberati dal Consiglio Nazionale;
d) tiene in ordine la contabilità e conserva la relativa documentazione.
In caso di assenza prolungata, o comunque vacanza determinata, il Tesoriere Nazionale viene sostituito dal Segretario Nazionale che ne esercita tutte le sue funzioni sino all’effettivo reintegro.

ART. 16 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” da parte del Consiglio Nazionale, sono: la censura, la sospensione fino a tre anni, l’espulsione.
La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, del suo Statuto, dei suoi Organi o di soci; altresì, in presenza di comportamenti e/o atti di frode e di slealtà sportiva, compiuti dagli associati.
La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave le mancanze previste dal comma precedente.
L’espulsione viene adottata nei confronti di soci che siano stati sospesi più volte o che abbiano commesso in misura gravissima le mancanze previste dal primo comma.
Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei soci che ricoprono cariche associative.

ART. 17 – ENTRATE

Le entrate del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle rendite patrimoniali;
c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, di enti locali, di altri enti pubblici e privati;
d) da donazioni, lasciti ed oblazioni;
e) dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

ART. 18 – CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

Il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” può ricevere contributi liberali da parte di persone, enti e/o società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l’ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutari.

ART. 19 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di cui il Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” abbia la proprietà a qualsiasi titolo; esso è amministrato dal Consiglio Nazionale.
Il patrimonio inoltre, è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, da contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione, da eventuali avanzi di gestione; inoltre, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui in precedenza.

ART. 20 – GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. n. 217 del 2017;
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 217 del 2017;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L’Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.

ART. 21 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD” va dall’uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Nazionale deve predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve essere sottoposto a votazione dell’Assemblea appositamente convocata per la sua approvazione.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione; esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
In tema di norme fiscali, per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

ART. 22 – VOTAZIONI ED ELEZIONI

Le votazioni nell’ambito degli Organi del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, avvengono, di norma, in modo palese; le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a scrutinio segreto.
Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti l’organo.
È approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente.
Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano per appartenenza continuativa al Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età.
In caso di dimissioni dei componenti gli Organi del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno avuto il maggior numero di voti fino a sostituire 1/3 dei componenti l’organo inizialmente eletto.
Per l’elezione a tutte le cariche del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, le candidature devono essere presentate per iscritto.
Le preferenze espresse dagli elettori non possono superare il numero di componenti l’organo da eleggere.
Lo spoglio dei voti sarà effettuato da un collegio di scrutinatori composto da tre membri di cui uno non vedente.

ART. 23 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, sono deliberate da una apposita Assemblea Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione, anche mediante delega scritta.
Le modifiche allo Statuto possono essere proposte:
a) dal Consiglio Nazionale;
b) da almeno 2/3 degli associati.
Le proposte di modifica dello Statuto, quelle di cui al comma 1 lettera b), devono pervenire per iscritto al Consiglio Nazionale che entro due mesi dovrà indire un’Assemblea Straordinaria.
Il Consiglio Nazionale vaglia le proposte di modifica allo Statuto, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone a votazione dell’Assemblea Straordinaria.
Le proposte di modifica allo Statuto, sono validamente deliberate con l’approvazione di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto presenti in Assemblea Straordinaria, anche mediante delega scritta.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria generale dei soci, convocata in apposita seduta e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
La richiesta dell'Assemblea Straordinaria generale da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Nazionale da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'Assemblea Straordinaria generale, all'atto di scioglimento del Circolo Scacchistico Italiano per Ciechi e Ipovedenti “CSICI-ASD”, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
È fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli associati.

ART. 25 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana a cui l’associazione è affiliata in subordine le norme del Codice Civile.